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ASSOCIAZIONE
ESSERE GENITORI
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17100 Savona
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fax 019.83.35.680
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| Statuto Associazione Essere Genitori |
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STATUTO DI ASSOCIAZIONE ART. 1 Costituzione, natura, sede, caratteristiche. Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione “ESSERE GENITORI” con sede in Savona, Corso Tardy & Benech n. 9/8 (in sigla E.G.). L’Associazione è una istituzione autonoma ed unitaria, non ha scopo di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso i suoi organi. ART. 2 Scopi e attività. 1) L’Associazione si propone di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori: cultura, sport, turismo, promozione e solidarietà sociale. 2) In particolare sono compiti dell’Associazione: a) rappresentare un sostegno concreto per i genitori e per chiunque si trovi ad affrontare problematiche legate al ruolo genitoriale, all’educazione dei figli, alla gestione della famiglia; b) aiutare le persone ad affrontare al meglio momenti particolari della vita come la nascita di un figlio, le varie fasi della crescita, l’acquisizione del ruolo genitoriale, la separazione, il divorzio; c) contribuire allo sviluppo culturale e civile delle persone aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino; d) favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra soci, circoli ed altre organizzazioni democratiche; e) avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per un’adeguata programmazione culturale sul territorio ; f) promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci. al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti; g) al fine di rendere meno onerose le quote sociali, l’Associazione può eventualmente insediare nella sua sede un locale adibito a somministrazione e/o tavola calda. ART. 3 Soci. 1) All’Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti; non sono tuttavia ammessi soci temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. 2) Le modalità dell’ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. Per i minori tuttavia è richiesto il nulla osta di chi esercita la patria potestà. 3) I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, ed ogni altro contributo necessario alla vita dell’associazione. 4) La quota o contributo associativo non è né trasmissibile né rivalutabile. ART. 4 Diritti dei soci. 1) I Soci hanno diritto di voto su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni e sono eleggibili alle cariche sociali. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili e/o penali verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età. 2) I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e di usufruire delle strutture del Sodalizio. ART. 5 Sanzioni disciplinari. 1) La qualità di Socio si perde: a) per dimissioni b) per espulsione c) per morosità d) per morte. 2) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata. 3) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi : a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali ; b) qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all’ associazione; c) quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo. I Soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione. Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo del Circolo. Contro i provvedimenti in parola e’ ammesso il ricorso, da presentarsi tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento. ART. 6 Organi del Circolo. 1) Sono organi del Circolo : a) l’Assemblea dei Soci ; b) il Consiglio Direttivo ; c) il Presidente ; ART. 7 Assemblea dei Soci. 1) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. 2) Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o su richiesta motivata di un quinto dei Soci. 3) L’ Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, “se ordinaria”, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 4) La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avvisi affissi per almeno 15 gg. nella bacheca della sede sociale e, in aggiunta, con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno. 5) Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. 6) L’ Assemblea: a) delibera gli atti attinenti alla gestione dell’Associazione demandati alla sua competenza dall’atto costitutivo e/o dallo Statuto. b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo. c) esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. d) elegge il Consiglio Direttivo 7) Le elezioni si svolgono di norma ogni 4 anni e debbono essere indette con un preavviso ai Soci di almeno 20 giorni, mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale. 8) Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell’Art. 2532, co. 2, c.c.. 9) Le deliberazioni dell’ Assemblea sono portate a conoscenza dei Soci, assieme al rendiconto consuntivo, a mezzo avviso affisso per n. 10 giorni nella bacheca del Circolo. 10) L’Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, e sullo scioglimento del Sodalizio delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno al 50% più uno dei Soci. ART. 8 Il Consiglio Direttivo. 1) Il Consiglio Direttivo : a) è l’organo esecutivo dell’associazione; b) può essere composto da 3 sino a11 Consiglieri che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. c) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. d) attua il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall’Associazione; e) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ; f) predispone il rendiconto economico e finanziario; g) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio. 2) Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno i Soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto. 3) I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. 4) Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, non venga presentato il rendiconto consuntivo o non venga approvato, il Consiglio Direttivo si intende decaduto. 5) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 6) Esso delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con l’ intervento di metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. 7) In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice-Presidente. 8) Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali. ART. 9 Il Presidente. 1) Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni, ne ha la legale rappresentanza, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’ Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. 2) Il Presidente dell’Associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione. 3) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla elezione di questi. 4) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. ART. 10 Il Segretario. 1) Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che comunque non comporti impegni per l’Associazione; collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio; inoltre predispone, in collaborazione con il Vice-Presidente, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell’Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo. 2) Il Segretario provvede inoltre alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. 3) Prende in consegna i beni mobili ed immobili del Circolo e mantiene aggiornati i libri degli inventari. ART. 11 Il Segretario Amministrativo. 1) Il Consiglio Direttivo può peraltro prevedere la nomina di un segretario incaricato dell’amministrazione al quale verranno demandate le funzioni amministrative che sono a carico del Segretario. ART. 12 Il Patrimonio. 1) Il patrimonio dell’Associazione è costituito : a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti; b) dai beni mobili e immobili provenienti da donazioni e lasciti. 2) Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari. ART. 13 - Le Entrate. 1) Le entrate sono costituite : a) dalle quote di iscrizione e di frequenza; b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati; c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati; d) da redditi; e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali. ART. 14 L’Esercizio Finanziario. 1) L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 2) Il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo. 3) Eventuali residui di bilancio saranno destinati : · il 10% al fondo di riserva ; · il rimanente ad attività istituzionali e a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature. 4) Data la mancanza di fini di lucro, è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i soci, ed è obbligatorio reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto. ART. 15 Modifiche Statutarie. 1) Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci costituita in seduta straordinaria; 2) Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50 % più uno del corpo sociale; 3) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo. ART. 18 Scioglimento dell’Associazione. 1) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’assemblea costituita in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale; 2) In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell’Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 19 Disposizioni Finali. 1) Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nel regolamento per la sua attuazione contenute nello statuto e contemplate dalle leggi in materia. Il presente Statuto viene approvato all’unanimità nell’Assemblea del 9 dicembre 2008. |







